L'Associazione
Statuto
TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPI
ARTICOLO 1
E’ costituita con sede in Roma, l’Associazione denominata “S.P.I.G.A.” – Società di Psicoanalisi Interpersonale e GruppoAnalisi”.
L’Associazione è disciplinata dalle norme di cui all’art. 36 e segg. c.c.
ARTICOLO 2
L’Associazione, che non ha fini di lucro, svolgerà attività scientifica sulla psicoanalisi interpersonale e gruppoanalisi.
L’associazione si riconosce nella tradizione scientifico-culturale della psicoanalisi interpersonale, con particolare riferimento ai contributi di Karen Horney e di Vincent Alfred Morrone.
In particolare, sarà compito dell’Associazione:
a) promuovere il progresso degli studi e delle ricerche nel campo della psicoanalisi interpersonale e della GruppoAnalisi;
b) organizzare e regolamentare un apposito Istituto di Specializzazione, conforme alle leggi in materia, per la formazione di psicoterapeuti ad indirizzo interpersonale horneyano;
c) effettuare la formazione di psicoanalisti interpersonali e gruppoanalisti, adoperandosi per il mantenimento di un loro alto livello di preparazione e di pratica professionale;
d) agevolare e promuovere – anche mediante apposita attività editoriale – la diffusione e lo scambio di documentazione, informazioni e studi concernenti la materia di cui alla precedente lettera a), come pure la collaborazione, l’incontro ed i congressi fra esperti, tecnici e studiosi interessati alla materia stessa;
e) dar vita e partecipare a qualsiasi iniziativa intesa a studiare, organizzare, attuare programmi nel campo di cui alla precedente lettera a), stabilendo e coordinando rapporti con organizzazioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali, anche tramite convenzioni.
ARTICOLO 3
L’Associazione ha la facoltà di costituire sedi distaccate in altre regioni, a cui possono essere delegate alcune delle attività culturali e formative svolte dall’Associazione. Le sedi distaccate sono sottoposte all’autorità degli organi dell’Associazione secondo apposito regolamento.
ARTICOLO 4
Gli associati della S.P.I.G.A. si distinguono in:
a) soci fondatori;
b) soci ordinari;
c) soci onorari.
ARTICOLO 5
Sono soci fondatori i sottoscrittori dell’atto costitutivo e anche coloro ai quali, a giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, verrà in seguito a riconoscersi una tale qualifica. I soci fondatori devono partecipare attivamente alle attività sociali ed in particolare a quelle che costituiscono l’oggetto principale dell’Associazione; hanno il compito di promuovere e sviluppare le attività associative in ogni ambito di interesse per l’Associazione, di adempiere a tutti gli impegni assunti in sede assembleare o preventivamente concordati con il Consiglio Direttivo, nonché di pagare la quota annuale stabilita dall’’Assemblea.
Il mancato rispetto dei predetti doveri può comportare l’esclusione del socio fondatore dalla relativa qualifica e la conseguente cessazione dell’appartenenza all’Associazione su deliberazione del Consiglio Direttivo.
La mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, non giustificata per documentati e gravi motivi, comporta la decadenza di diritto dalla qualifica di socio e la perdita del diritto di far parte dell’Associazione, senza ulteriori atti formali se non di una presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 6
Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci ordinari persone giuridiche e persone fisiche che si impegnino al versamento della quota associativa e che accettino il presente statuto. I soci ordinari hanno il diritto di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega (purché in regola con il pagamento della quota associativa); di conoscere i programmi con cui l’Associazione intende attuare i propri scopi; di partecipare alle attività promosse dall’Associazione.
I soci ordinari hanno il dovere di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; di versare il contributo annuale stabilito dall’assemblea; di adoperarsi per lo sviluppo delle attività promosse dall’Associazione, nonché di adempiere a tutti gli impegni assunti in sede assembleare o preventivamente concordati con il Consiglio Direttivo.
Il mancato rispetto dei predetti doveri può comportare l’esclusione del socio ordinario dalla relativa qualifica e la conseguente cessazione dell’appartenenza all’Associazione su deliberazione del Consiglio Direttivo, previa richiesta di giustificate motivazioni, comunicata in forma scritta al socio ordinario 30 giorni prima della delibera di esclusione.
ARTICOLO 7
La qualifica di socio onorario è riconosciuta dal Consiglio Direttivo a persone o Enti che abbiano inciso in modo determinante sul perseguimento degli scopi dell’Associazione e a personalità nel campo scientifico, sociale e culturale. I soci onorari sono esenti dal versamento della quota associativa, non hanno diritto di voto e non possono coprire cariche sociali.
ARTICOLO 8
I soci fondatori ed i soci ordinari sono obbligati al versamento della quota annuale stabilita dall’assemblea generale su proposta del Consiglio Direttivo. Su delibera dello stesso possono essere stabilite quote a carico dei soli soci fondatori per far fronte a spese straordinarie ed impreviste.
I soci fondatori e ordinari che non intendessero assumere gli impegni deliberati dall’assemblea potranno recedere dall’associazione senza alcun onere a loro carico, senza la possibilità di rientrare. Il mancato versamento entro il 31 dicembre di ogni anno della quota annuale associativa prevista ai sensi del presente articolo comporta la decadenza di diritto dalla qualifica di socio e la perdita del diritto di far parte dell’Associazione, senza ulteriori atti formali se non di una presa d’atto da parte del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 9
L’ammissione di nuovi associati è di competenza del Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente. Il Consiglio Direttivo dispone, altresì, insindacabilmente l’esclusione degli associati per gravi infrazioni di ordine deontologico o per il mancato rispetto dei doveri di appartenenza all’Associazione.
TITOLO II
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
ARTICOLO 10
Sono organi dell’Associazione l’Assemblea degli associati, il Presidente e il Vice Presidente, il Presidente Onorario, (eventuale), il Consiglio Direttivo, il Tesoriere ed eventualmente il Collegio dei Revisori.
ARTICOLO 11
L’assemblea si compone di tutti gli associati fondatori ed ordinari.
Essa viene convocata dal Presidente in via ordinaria ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio annuale ed in via straordinaria quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
La convocazione è fatta con avviso raccomandato, o con altro mezzo idoneo alla ricezione anche telematica, trasmesso almeno 8 (otto) giorni prima con l’indicazione del luogo, giorno ed ora della convocazione e degli argomenti da trattare.
L’assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza almeno della metà degli aventi diritto a partecipare all’assemblea.
Per le modifiche del presente statuto e per la messa in liquidazione dell’associazione occorre, tuttavia, la presenza di almeno i due terzi degli associati fondatori ed ordinari.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Ogni associato ha diritto ad un voto, in proprio o per delega. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascuno dei soci presenti.
Sono ammessi al voto solo gli associati fondatori ed ordinari in regola con il versamento della quota annuale di cui all’articolo 8 del presente Statuto.
ARTICOLO 12
Spetta all’assemblea, l’elezione di un terzo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori (se esistente), l’approvazione del bilancio annuale e delle proposte del Consiglio Direttivo in ordine alle quote associative.
ARTICOLO 13
Il Presidente, se non nominato nell’atto costitutivo o designato dai soci fondatori, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri a maggioranza di due terzi, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile consecutivamente per non più di un mandato. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo determinandone l’ordine del giorno, dirige la discussione e le votazioni e cura che vengano redatti i verbali relativi alle riunioni.
ARTICOLO 14
Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione a tutti gli effetti, con il potere di impegnare l’Associazione di fronte ai terzi per qualsiasi operazione o motivo. Il Presidente può impegnare la Associazione per tutti i rapporti bancari e l’emissione di assegni. Può delegare parte dei suoi poteri al Vice Presidente e può dare delega di firma al Tesoriere per quanto riguarda i pagamenti delle spese approvate dal Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza o di assoluta necessità può agire con i poteri del Consiglio Direttivo, salvo a richiedere la ratifica degli atti compiuti nella prima riunione del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 15
Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità di elezione del Presidente; collabora stabilmente con il Presidente e lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento. Può svolgere la funzione di Tesoriere.
ARTICOLO 16
Il Presidente Onorario, se non nominato nell’atto costitutivo o designato dai soci fondatori, può essere eletto dall’Assemblea fra i soci fondatori che meglio rappresentano la continuità e la specificità delle finalità e degli indirizzi culturali dell’Associazione. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
ARTICOLO 17
Il Consiglio Direttivo è composto secondo le delibere assembleari da un numero variabile di consiglieri da cinque a quindici, di cui almeno due terzi soci fondatori, a cui si aggiunge di diritto il Presidente Onorario. Due terzi dei componenti del Consiglio, ivi compreso il Presidente, debbono essere eletti, con votazione separata, dagli associati fondatori. I rimanenti consiglieri sono eletti dall’Assemblea, come previsto dall’articolo 12.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Qualora un componente risulti assente ingiustificato per tre volte consecutive, decade dalla carica sociale e viene sostituito dal primo dei non eletti. La sostituzione avviene in modo analogo anche in caso di dimissioni di uno dei membri eletti nel Consiglio Direttivo.
Per i primi quattro anni il Consiglio Direttivo è composto unicamente da Soci fondatori.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice Presidente ed il Tesoriere; si riunisce almeno ogni tre mesi su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri; attua le deliberazioni dell’assemblea ed il programma dell’associazione e delibera su tutte le questioni che non debbono necessariamente, per legge o per statuto, essere sottoposte all’assemblea. Il Consiglio Direttivo delibera validamente allorchè siano presenti almeno due terzi dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Al Consiglio Direttivo spetta la determinazione degli indirizzi di attività dell’Associazione e l’emanazione dei regolamenti.
ARTICOLO 18
Il Tesoriere riscuote le quote sociali, amministra i fondi dell’Associazione e provvede ai pagamenti e ai rimborsi autorizzati dal Presidente o deliberati dal Consiglio Direttivo; prepara le bozze di bilancio, preventivo e consuntivo, che sottopone nella prima riunione di ogni anno all’approvazione del Consiglio Direttivo; entro il 30 aprile invita formalmente con lettera scritta i soci in ritardo con i pagamenti delle quote sociali ad effettuare il versamento; comunica entro il 30 giugno di ogni anno al Consiglio Direttivo l’elenco dei soci morosi e ne propone la decadenza; riferisce all’Assemblea una volta l’anno sulla situazione finanziaria dell’Associazione.
ARTICOLO 19
L’assemblea può nominare il Collegio dei Revisori composto di tre membri eletti anche tra i non soci dall’assemblea. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
I componenti del collegio dei Revisori eleggono nel proprio seno il Presidente.
ARTICOLO 20
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative versate dagli associati e determinate annualmente dall’assemblea;
b) dalle quote di iscrizione all’Istituto di Specializzazione in Psicoterapia, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo per gli allievi in formazione;
c) dalle quote di iscrizione a convegni, congressi, corsi e seminari;
d) da donazioni, lasciti, liberalità e da ogni altro introito a qualsiasi titolo acquistato all’Ente.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio predispone il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
ARTICOLO 21
Per quanto non previsto nel presente statuto, si farà riferimento alle norme di legge sulle associazioni ed in subordine quelle sulle società.
F.TO VINCENT ALFRED MORRONE
F.TO MARIO LIGUORI Notaio